Art. 3.

      1. La redazione dei piani di lavoro annuali di cui all'articolo 2 è affidata alla competente soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali, che deve concordarli con i comuni interessati e con l'Istituto lunigianese dei castelli.
      2. I piani di lavoro devono individuare gli immobili da acquisire allo Stato nonché gli immobili sui quali intervenire con opere di restauro e di consolidamento, anche al fine della loro utilizzazione come strutture culturali.